Il Circolo "Falcone-Borsellino" di G.F/FLI Caltanissetta accoglie,con grande apprezzamento,il codice etico, votato all’unanimita’ dalla commissione Antimafia ,che il partito ha adottato.
Non saranno candidati, dunque, quanti sono stati rinviati a giudizio per i delitti contemplati nell’articolo 51, comma 3 bis, del Codice Penale (favoreggiamento mafioso) o per “delitti le cui caratteristiche e modalita’ di commissione rientrino nelle pratiche comuni alle attivita’ a carattere mafioso”. Ma non sara’ candidato nemmeno chi si appresta ad affrontare da imputato un processo per estorsione, usura, riciclaggio di denaro sporco, esportazione illegale di denaro, traffico illecito di rifiuti.
Ci sentiamo di rivolgere,ed estendere questa iniziativa a tutti i partiti,a partire da quelli che ci sono più vicini.
Si tratta di un appello allo spirito civico e legalitario di tutte le componenti partitiche.
L'auspicio è che tutte le forze politiche adottino il codice etico definito con voto unanime,quindi condiviso in maniera bipartizan ,dalla commissione Antimafia.
L'ON.Nino Lo Presti dichiara: “Ho chiesto che questo codice venga adottato da tutti i candidati. La politica e la pubblica amministrazione hanno compiuto passi da gigante nella lotta alla mafia. L’attivita’ politica deve essere avulsa da qualsiasi contatti con la criminalita’. L’iniziativa sara’ adottata a partire da Palermo e in tutte le circoscrizioni in cui sara’ presente Fli”.
La speranza del nostro circolo,e di tutto il partito,locale e nazionale è che il Parlamento possa varare una norma anti-corruzione per portare la tanto proclamata legalità tra i partiti.
Nell’attesa, Fli promuove una iniziativa non legislativa, ma doverosa per ogni formazione politica con l'intento di essere seguiti da tutti in questa direzione per il bene della politica tutta,ormai troppo sporca ,nel tentativo di riacquisire la credibilità ormai perduta,soprattutto nei confronti della brava gente,lontana dai privilegi e che ogni giorno lotta per sopravvivere.
A proposito ci corre l'obbligo di informare i cittadini che il FLI ha lanciato su tutto il territorio nazionale,per cui anche a Caltanissetta,due grandi petizioni popolari: La prima, ai sensi dell’art.50 della Costituzione, indirizzata ai Presidenti delle Camere, perché sia inserita nel Codice Penale la obbligatorietà della sanzione accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici in caso di condanna per reati associativi e contro la pubblica amministrazione ( corruzione, concussione, peculato, malversazione, abuso, etc.).
La seconda, indirizzata ai Presidenti e Segretari di tutti i partiti politici, perché si impegnino a non candidare chi sia stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati.
Per chiunque volesse aderire è sufficiente contattarci al nostro indirizzo e-mail : generazioneitaliacaltanissetta@hotmail.it
G.F./FLI Caltanissetta Circolo "Falcone-Borsellino"
http://www.generazionefuturo.eu/2012/04/04/fuori-i-corrotti-dalla-politica-firma-le-petizioni-di-fli/
Non saranno candidati, dunque, quanti sono stati rinviati a giudizio per i delitti contemplati nell’articolo 51, comma 3 bis, del Codice Penale (favoreggiamento mafioso) o per “delitti le cui caratteristiche e modalita’ di commissione rientrino nelle pratiche comuni alle attivita’ a carattere mafioso”. Ma non sara’ candidato nemmeno chi si appresta ad affrontare da imputato un processo per estorsione, usura, riciclaggio di denaro sporco, esportazione illegale di denaro, traffico illecito di rifiuti.
Ci sentiamo di rivolgere,ed estendere questa iniziativa a tutti i partiti,a partire da quelli che ci sono più vicini.
Si tratta di un appello allo spirito civico e legalitario di tutte le componenti partitiche.
L'auspicio è che tutte le forze politiche adottino il codice etico definito con voto unanime,quindi condiviso in maniera bipartizan ,dalla commissione Antimafia.
L'ON.Nino Lo Presti dichiara: “Ho chiesto che questo codice venga adottato da tutti i candidati. La politica e la pubblica amministrazione hanno compiuto passi da gigante nella lotta alla mafia. L’attivita’ politica deve essere avulsa da qualsiasi contatti con la criminalita’. L’iniziativa sara’ adottata a partire da Palermo e in tutte le circoscrizioni in cui sara’ presente Fli”.
La speranza del nostro circolo,e di tutto il partito,locale e nazionale è che il Parlamento possa varare una norma anti-corruzione per portare la tanto proclamata legalità tra i partiti.
Nell’attesa, Fli promuove una iniziativa non legislativa, ma doverosa per ogni formazione politica con l'intento di essere seguiti da tutti in questa direzione per il bene della politica tutta,ormai troppo sporca ,nel tentativo di riacquisire la credibilità ormai perduta,soprattutto nei confronti della brava gente,lontana dai privilegi e che ogni giorno lotta per sopravvivere.
A proposito ci corre l'obbligo di informare i cittadini che il FLI ha lanciato su tutto il territorio nazionale,per cui anche a Caltanissetta,due grandi petizioni popolari: La prima, ai sensi dell’art.50 della Costituzione, indirizzata ai Presidenti delle Camere, perché sia inserita nel Codice Penale la obbligatorietà della sanzione accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici in caso di condanna per reati associativi e contro la pubblica amministrazione ( corruzione, concussione, peculato, malversazione, abuso, etc.).
La seconda, indirizzata ai Presidenti e Segretari di tutti i partiti politici, perché si impegnino a non candidare chi sia stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati.
Per chiunque volesse aderire è sufficiente contattarci al nostro indirizzo e-mail : generazioneitaliacaltanissetta@hotmail.it
G.F./FLI Caltanissetta Circolo "Falcone-Borsellino"
http://www.generazionefuturo.eu/2012/04/04/fuori-i-corrotti-dalla-politica-firma-le-petizioni-di-fli/
Codice etico
Articolo 1
1. I partiti, le formazioni politiche e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice, si impegnano a non presentare e nemmeno a sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, candidati alle elezioni regionali, dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:
a) delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
b) estorsione (articolo 629 del codice penale), usura (articolo 644 del codice penale);
c) riciclaggio e impiego di danaro di provenienza illecita (articolo 648-bis e articolo 648-ter del codice penale);
d) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies della legge 7 agosto 1992, n. 356);
e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);
f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152),
g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrino nelle pratiche comuni alle atività di carattere mafioso previste dall’articolo 7 della lgge n. 203 del 1991».
1. I partiti, le formazioni politiche e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice, si impegnano a non presentare e nemmeno a sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, candidati alle elezioni regionali, dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:
a) delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
b) estorsione (articolo 629 del codice penale), usura (articolo 644 del codice penale);
c) riciclaggio e impiego di danaro di provenienza illecita (articolo 648-bis e articolo 648-ter del codice penale);
d) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies della legge 7 agosto 1992, n. 356);
e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);
f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152),
g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrino nelle pratiche comuni alle atività di carattere mafioso previste dall’articolo 7 della lgge n. 203 del 1991».
2. I partiti, le formazioni politiche e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice, si impegnano, altresì, a non presentare come candidati alle elezioni di cui al comma 1 coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:
a) sia stata disposta l’applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
b) siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell’articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
a) sia stata disposta l’applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
b) siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell’articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Articolo 2
1. I Presidenti delle Regioni, i Sindaci e i Presidenti delle Province si impegneranno a uniformarsi, con riferimento alle nomine di competenza, a quanto previsto dall’articolo 1.
1. I Presidenti delle Regioni, i Sindaci e i Presidenti delle Province si impegneranno a uniformarsi, con riferimento alle nomine di competenza, a quanto previsto dall’articolo 1.
Articolo 3
1. I partiti, le formazioni politiche e le liste civiche che intendono presentare, come candidati alle elezioni di cui al comma 1 dell’articolo 1, cittadini che si trovino nelle condizioni previste dal medesimo articolo 1 devono rendere pubbliche le motivazioni della scelta di discostarsi dagli impegni assunti con l’adesione al presente codice di autoregolamentazione

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